La Corte Costituzionale dà ragione alla Regione Calabria che si è sollevata contro lo Stato in difesa degli Ncc. Cade così tutta una serie di limiti imposti a questo servizio da un decreto interministeriale firmato lo scorso anno dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Non spettava quindi al governo adottare previsioni che introducono il vincolo temporale di almeno 20 minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio di noleggio con conducente.
Le restrizioni contestate dalla Regione Calabria
Secondo la Corte, quella restrizione è “una misura sproporzionata rispetto alla finalità antielusiva, volta a evitare che il servizio Ncc possa rivolgersi a un’utenza indifferenziata, riservata ai soli titolari di licenze taxi”.
Come il vincolo temporale, è stato dichiarato eccessivo anche il divieto agli operatori economici (quali, ad esempio, alberghi, agenzie di viaggio o tour operator) di stipulare contratti di durata per “assicurare ai propri clienti servizi di trasporto certi, rapidi e a costi concordati”.
Infine, la Corte ha reputato non rientrante nella materia “tutela della concorrenza” l’obbligo per il servizio Ncc di utilizzare esclusivamente l’applicazione informatica ministeriale. Le attività di controllo possono essere infatti garantite anche attraverso soluzioni alternative più rispettose della libertà di iniziativa economica privata e coerenti con il principio di neutralità tecnologica.
Le dichiarazioni del Codacons
“Le limitazioni contestate dalle Consulta sono lesive degli interessi non solo della categoria degli Ncc ma soprattutto degli utenti e dei consumatori. Restrizioni che favorivano unicamente i taxi penalizzando in modo diretto gli utenti, attraverso una riduzione del servizio di trasporto pubblico non di linea”, afferma il Codacons.
L’esultanza di Roberto Occhiuto
“Sugli Ncc la Regione Calabria vince ancora in Corte Costituzionale e si intesta una sacrosanta battaglia liberale”. Esulta, così, sui social il neo rieletto presidente della regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto.


