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Dal consenso al dissenso: il vicolo cieco del ddl stupri

di Sofia Landi09 Febbraio 2026
09 Febbraio 2026

La manifestazione contro la modifica del disegno di legge sulla violenza sessuale | Foto Ansa

Una sola parola. Che però cambia tutto. Nel nuovo disegno di legge sulla violenza sessuale scompare la parola “consenso”. Al suo posto la Commissione Giustizia del Senato ha preferito il concetto di “dissenso”. Dietro a un’apparente questione lessicale si nascondono due orientamenti diversi nella tutela delle donne che denunciano. Da una parte i sostenitori del modello consensuale – lo stesso di Francia e Spagna, ispirato alla Convenzione di Istanbul – difendono il principio del “solo un sì è sì”. Un principio che renderebbe più facile dimostrare il reato e tutelerebbe le vittime che, per shock o paura, non oppongono resistenza attiva. Dall’altra parte c’è la posizione del centrodestra, che considera il testo originale giuridicamente inapplicabile e preferisce mantenersi più aderente alla legge in vigore. Uno snodo cruciale nella lotta contro la violenza di genere.

Dal “consenso” alla “volontà contraria” 

Cerchiamo di fare chiarezza. “Il reato di violenza sessuale è riconosciuto dall’articolo 609 bis del Codice penale e punisce chi costringe o induce qualcun altro a compiere o subire atti sessuali attraverso minacce, violenze, abuso di autorità, o approfittando dell’inferiorità fisica e/o psichica dell’altra persona”, spiega Valerio De Gioia, consigliere della prima sezione penale della Corte di appello di Roma e consulente della Commissione di inchiesta sul femminicidio. Lo scorso novembre, la Camera aveva approvato all’unanimità il testo sulla riforma del reato, introducendo il principio del “consenso libero e attuale”. Un disegno di legge figlio dell’accordo bipartisan tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria dem Elly Schlein. Approdato in Commissione Giustizia al Senato, il ddl è stato però riformulato dalla leghista Giulia Bongiorno, che ha sostituito il concetto di “consenso” con quello di “volontà contraria” e ha aumentato le sanzioni attualmente previste. “La proposta fa una distinzione: le ipotesi più gravi, caratterizzate da violenza, minaccia o abuso di autorità sono punite con la reclusione da sette a 13 anni”, afferma il senatore azzurro Pierantonio Zanettin, membro della Commissione, “mentre quelle contro la volontà della vittima prevedono pene da sei a 12 anni”. 

Giulia Bongiorno, presidente della Commissione Giustizia del Senato | Foto Ansa

La senatrice Bongiorno: “Il testo mette al centro la volontà della donna”

Definita “un passo indietro dettato dal patriarcato” da Schlein, la proposta di legge ha acceso il dibattito. Per le opposizioni è un “testo retrogrado”. Numerose associazioni femministe, centri antiviolenza e sigle sindacali sono scese in piazza. Ma la presidente della Commissione Giustizia Bongiorno difende la sua scelta: “Con la parola dissenso si mette al centro la volontà della donna: era questo il patto con l’opposizione”. Sulla stessa linea Zanettin: “Forza Italia sostiene l’impostazione della senatrice Bongiorno, più equilibrata e applicabile”. 

La tutela della vittima resta invariata

Ma quali sarebbero le conseguenze di questa legge? “In pratica, cambierebbe poco rispetto alla norma attuale: in tribunale sarà sempre l’accusa a dover dimostrare che il rapporto è avvenuto contro la volontà della vittima”, chiarisce De Gioia. Secondo Angela Speranza Russo, avvocata penalista specializzata in violenza di genere, il problema è proprio questo: “L’obiettivo della riforma è quello di garantire maggiore tutela alle vittime, ma il ddl Bongiorno, rimanendo in linea con l’attuale 609 bis, non rafforza la protezione delle donne”. 

Il sottile equilibrio tra vittimizzazione secondaria e onere della prova

Le parole hanno un impatto diverso sul modo in cui la vittima affronterebbe il processo. Quando denunciano, le donne devono raccontare più volte gli abusi subiti. “Una prassi che ha un effetto traumatico”, spiega la psicologa Valeria Messina, responsabile del centro antiviolenza Paola Lattes di Telefono Rosa, “dalla quale deriva la vittimizzazione secondaria”. Come sottolinea Russo, “nei tribunali la rivittimizzazione è una realtà costante e basare il reato sul dissenso significa far gravare sulla vittima l’obbligo di spiegare perché non è riuscita a dire no”. “Al contrario”, prosegue Russo, “l’introduzione del principio del consenso alleggerisce l’onere probatorio della vittima, evitando una forma di violenza psicologica che si aggiunge a quella già subita”. In poche parole, la riforma originaria non avrebbe comportato un ribaltamento del sistema penale – come temevano i più critici – ma uno spostamento del focus dalla vittima all’autore. 

Foto Ansa

Il freezing: perché il dissenso non basta

Quando una donna subisce una violenza sessuale si sente violata nel proprio spazio vitale. “Una reazione molto frequente”, afferma Messina, “è il caso del freezing: la vittima si congela e aspetta che l’abuso finisca”. A difesa della sua proposta, la senatrice Bongiorno sottolinea che “il nuovo disegno di legge include anche le condotte di freezing, prima assenti”. Aspetto evidenziato anche da Zanettin: “È un passo in avanti rispetto alla normativa precedente”. Come osserva il magistrato De Gioia, infatti, “il testo presenta dei correttivi che tutelano le reazioni psicologiche”. Ma come sono espresse queste precisazioni? “La formulazione è ambigua e apre a troppi margini interpretativi”, evidenzia Russo. “Si intuisce solo che certe condizioni debbano essere valutate, con il rischio che tutto venga lasciato alla sensibilità del singolo magistrato”.

Tra valore simbolico e impatto culturale, il cammino parlamentare è ancora lungo

Le scarpe rosse, simbolo di violenza e denuncia | Foto Ansa

Prima ancora di arrivare nelle aule dei tribunali, scegliere un termine o l’altro significa intraprendere una strada simbolica e culturale. “Il consenso si basa sull’autodeterminazione della donna”, commenta la psicologa Messina, “mentre la parola dissenso riduce la sua centralità”. “Solo con una legge basata sul consenso” – continua – “si potrà portare avanti un percorso di sensibilizzazione sul tema”. Messina ribadisce che “si fa molta fatica a denunciare la violenza sessuale e una legge così complessa potrebbe anche aumentare questa dinamica”. Insomma: con questo ddl si va avanti o si fa un passo indietro? Per l’avvocata Russo si resta fermi: “Così si continua a proteggere lo stupratore: nessuna rottura con il passato, nessun cambiamento”. Ma il percorso del disegno di legge è ancora lungo. La discussione è appena iniziata e il testo dovrà andare andare in aula al Senato e poi tornare alla Camera. La partita legislativa, e quella politica, restano aperte. 

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