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HomePolitica Ddl stupri, l’avvocata Russo: “La parola dissenso protegge lo stupratore”

“Senza il concetto di consenso
le leggi continueranno
a difendere lo stupratore”

L’avvocata penalista Russo a Lumsanews

“Il ddl Bongiorno è solo un compromesso”

di Sofia Landi08 Febbraio 2026
08 Febbraio 2026
L'avvocata penalista Angela Speranza Russo

Angela Speranza Russo, avvocata penalista specializzata in violenza di genere

Il ddl stupri riformulato dalla senatrice leghista Giulia Bongiorno e approvato dalla Commissione Giustizia del Senato apre un dibattito cruciale: qual è la differenza tra il principio del consenso e quello del dissenso? Quali ricadute avrebbe sul processo penale una legge basata sulla volontà contraria della vittima? Angela Speranza Russo, avvocata penalista specializzata in violenza di genere, spiega a Lumsanews che parlare di consenso non è solo una questione terminologica. 

Avvocata Russo, perché il nuovo ddl stupri sostituisce il principio del consenso con quello della volontà contraria?

“Per prudenza. Il dissenso è una categoria più gestibile dal punto di vista tecnico e si raccorda meglio con l’attuale articolo 609 bis. Il consenso avrebbe rappresentato una rottura netta e avrebbe imposto di ripensare tutto il sistema probatorio”.

Torniamo all’attuale legge contro lo stupro. In che modo la giurisprudenza ha trattato il reato di violenza sessuale negli ultimi anni?

Se guardiamo all’attuale disciplina della violenza sessuale, vediamo che il reato è costruito attorno alla costrizione: violenza, minaccia, abuso. La giurisprudenza, soprattutto quella della Cassazione degli ultimi anni, ha consolidato un modello basato sul dissenso. In pratica: si guarda a come e se la vittima abbia manifestato un rifiuto. Ad oggi si regge tutto su questo impianto”. 

Cosa c’è dietro alla modifica proposta dalla senatrice Bongiorno?

“Da un lato la difficoltà di dimostrare in giudizio la semplice assenza di consenso. Dall’altro il rischio che una norma così innovativa venisse subito criticata per vaghezza o addirittura per incostituzionalità”. 

Quindi è una mediazione?

“È un compromesso politico e tecnico. Una riforma più difendibile, ma anche meno coraggiosa”. 

Quanto pesano, secondo lei, i pregiudizi sociali e culturali in queste scelte legislative e giudiziarie?

“Tantissimo. Siamo tutti figli dei pregiudizi. Per smantellare certi stereotipi serviranno generazioni. Togliere la parola consenso, secondo me, è anche il frutto di un compromesso con chi quei pregiudizi li ha ancora molto radicati”. 

Rivittimizzazione nei media e nei tribunali: quanto è diffuso questo fenomeno? 

“La vittimizzazione secondaria è una realtà costante. E continuare a basare tutto sul dissenso significa far gravare ancora una volta sulla vittima l’onere di dimostrare di aver detto no, o di spiegare perché non è riuscita a dirlo. È una forma di violenza psicologica che si aggiunge a quella già subita”. 

L’introduzione del concetto di consenso aveva sollevato un dibattito sul ribaltamento del sistema penale italiano. I più critici temevano che la parola della vittima sarebbe diventata quasi inconfutabile.  

“Assolutamente no. L’onere della prova sarebbe rimasto in capo all’accusa. Il punto è un altro: attraverso il principio del consenso il focus si sarebbe spostato sul comportamento dell’autore. Oggi, invece, il processo ruota solo intorno alla vittima e a come si è opposta all’atto”. 

La senatrice leghista Giulia Bongiorno ha spiegato che il testo di legge introduce il riferimento al caso del freezing, molto comune nei casi di abuso.  

Il problema è come lo fa. La formulazione è ambigua e apre a troppi margini interpretativi. Si intuisce che certe condizioni debbano essere valutate, ma non sono scritte in modo chiaro. Il rischio è che tutto venga lasciato, ancora una volta, alla sensibilità del singolo magistrato”. 

C’è chi sostiene che il nuovo disegno di legge finisca per proteggere di più lo stupratore. È d’accordo?

Non è che lo protegge di più, continua a proteggerlo nello stesso modo di sempre. Non c’è una vera rottura con il passato. Non si sposta l’asse”. 

Il termine consenso ha un valore simbolico e culturale differente, soprattutto per l’autodeterminazione delle donne.

“Certo, ma non è solo una questione di lessico. Qui la forma diventa sostanza. Parlare di consenso significa alleggerire l’onere probatorio della vittima e spostare il baricentro del giudizio. Non per facilitare le condanne, ma per rendere il sistema più giusto. Senza giri di parole: solo un sì è un sì. L’assenza di un no non basta”. 

Quindi una legge basata sul consenso avrebbe effetti concreti in tribunale?

“Avrebbe un effetto enorme. Il processo non sarebbe più centrato solo sulla reazione della vittima, ma anche sulla responsabilità di chi agisce. Situazioni come la paralisi da paura, il silenzio, lo shock, la soggezione sarebbero riconosciute per quello che sono: condizioni incompatibili con il consenso. Senza costringere la vittima a dimostrare di essersi opposta attivamente. Sarebbe un modo per evitare, o almeno ridurre, la vittimizzazione secondaria”. 

Che cosa farebbe davvero la differenza nella lotta alla violenza sessuale?

Non ho la pretesa di dire da domani si risolve tutto. Ma una cosa la so: la parola consenso aveva una forza enorme. Non solo simbolica, ma concreta. Era un primo passo per spostare il centro del sistema dalla vittima all’autore. Per me, quello era il vero cambiamento”. 

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